16 dicembre 2015
Gli adempimenti fiscali del curatore
Dichiarazioni dei Redditi ed IRAP
Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, Il comma 4 dell’art. 5 del DPR n. 322/98 stabilisce che il curatore o il commissario liquidatore devono presentare le dichiarazioni, esclusivamente in via telematica:
• direttamente, con l’obbligo però di utilizzare il sistema Entratel;
• ovvero tramite gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322/98 (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.).
Pertanto, la dichiarazione relativa al:
• periodo anteriore all’inizio della procedura concorsuale, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese (erano 10 fino alle modifiche indotte dal D.L. 223/2006) successivo a quello di nomina del curatore o del commissario liquidatore;
• risultato finale delle operazioni di liquidazione, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.
DICHIARAZIONI INTERMEDIE
Se la procedura concorsuale si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data della sua apertura, le dichiarazioni relative alla residua frazione di tale periodo e ad ogni successivo periodo d’imposta (c.d. “dichiarazioni intermedie”) sono presentate, con le medesime modalità in via telematica, esclusivamente ai fini IRAP e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
Per quanto concerne i termini per l’effettuazione dei versamenti delle imposte sul reddito e dell’IRAP risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo “ante procedura concorsuale” operano le regole generali
• nel caso in cui il contribuente in procedura concorsuale sia soggetto all’IRPEF, le imposte vanno versate entro il 16 giugno (era 20 giugno fino alle modifiche apportate dal D.L. 223/2006) dell’anno in cui scadono i termini per la presentazione della relativa dichiarazione;
• nel caso in cui il contribuente in procedura concorsuale sia soggetto all’IRES, le imposte vanno versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo (era il giorno 20 fino alle modifiche apportate dal D.L. 223/2006) a quello in cui si è chiuso il periodo cui le imposte si riferiscono.
In ogni caso, è possibile differire i versamenti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
Ovviamente, i termini ordinari saranno applicabili anche in relazione alle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi all’inizio della procedura concorsuale.
FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In caso di fallimento dell’imprenditore individuale le dichiarazioni dei redditi iniziale e finale, che devono essere obbligatoriamente presentate dal curatore fallimentare, devono contenere il quadro relativo all’attività di impresa. In tale quadro (attualmente F o G a seconda che il tipo di contabilità sia ordinaria o semplificata), deve essere indicato il reddito o la perdita realizzata, rispettivamente, nel periodo di imposta precedente all’inizio della procedura fallimentare e in quello maturato nel corso della procedura fallimentare.
Il curatore non deve effettuare la liquidazione delle imposte.
Infatti il fallito, durante il fallimento, non perde la soggettività passiva d’imposta, ben potendo maturare redditi non compresi nella liquidazione fallimentare. Di conseguenza il fallito deve adempiere personalmente, nei termini ordinari alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D.P.R. 42/1988, il curatore deve, oltre che provvedere alla presentazione delle dichiarazioni di sua competenza, spedirne copia al fallito, ai familiari partecipanti all’impresa nel caso di impresa familiare, in modo che ciascuno di questi possa compiutamente predisporre il propri adempimenti fiscali, e se del caso provvedere al pagamento delle imposte dovute, o all’inclusione nei propri redditi delle perdite patite.
FALLIMENTO DEL SOCIO DI SOCIETA’ DI PERSONE
E’ una casistica non dissimile da quella dell’imprenditore individuale. Il Curatore in tutti i casi nei quali sia obbligato a redigere la dichiarazione dei redditi della società fallita, provvede a redigere il quadro inerente ai redditi di partecipazione del socio fallito e ad inviarglielo in tempo utile affinché quest’ultimo la includa nella propria dichiarazione dei redditi.
PROBLEMATICHE APERTE
La stessa circolare n. 26/E del 2002 sottolinea che i tempi in cui il curatore predispone i propri adempimenti fiscali (ad esempio per il periodo fallimentare – 10 mesi (ora 7 mesi dopo le modifiche apportate al d.p.r. 322/98 dal d.l. 223/2006) dalla chiusura del fallimento), possono risultare in conflitto con i termini ordinari posti a carico del fallito. In tale caso con soluzione assai discutibile, l’Agenzia delle Entrate invita il curatore ad inviare il prospetto con i redditi fallimentari in tempi utili affinché il fallito possa adempiere ai suoi obblighi.
In tema di prelievo tributario sui redditi del fallito, non è ancora risolto il problema dell’effettivo possesso dei redditi in capo al fallito (vedi presupposto di applicazione delle imposte sui redditi art. 1 Tuir), nel caso il Giudice decida per un spossessamento parziale. Si pensi al caso di un rilevante reddito da lavoro dipendente, di cui quota parte viene destinata dal G.D. alla procedura. Ragioni di equità e di sistematicità, consigliano al Curatore che predispone l’istanza ex art. 46 n. 2 L.F., di vagliare attentamente anche il profilo impositivo.
Non del tutto soddisfacente è la soluzione dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 171/E del 5 giugno 2002 trattata nella pagina relativa alla fiscalità del periodo di imposta fallimentare.
Le dichiarazioni ai fini IVA
PREMESSA
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la presentazione delle dichiarazioni IVA è disciplinata dal comma 4 dell’art. 8 del DPR n. 322/98.
LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO PRECEDENTE L’INIZIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La dichiarazione relativa all’IVA dovuta per l’anno solare precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, sempre che i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, obbligatoriamente in forma “separata”
• con le modalità e i termini ordinari, vale a dire:
– tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in caso di consegna in banca o in posta, ove ancora ammessa;
– entro il 31 luglio di ciascun anno, in caso di presentazione in via telematica;
• ovvero entro 4 mesi dalla nomina, se quest’ultimo termine scade successivamente ai suddetti termini ordinari. Ciò in pratica significa che al curatore è sempre riservato un termine minimo di 4 mesi nel caso in cui il fallimento sia dichiarato in prossimità della scadenza del termine ordinario di presentazione.
LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
I curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono altresì presentare:
• entro 4 mesi dalla nomina, la dichiarazione relativa alle operazioni registrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data in cui viene dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, esclusivamente al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ai fini di una eventuale insinuazione dell’Amministrazione finanziaria al passivo della procedura concorsuale (modello IVA 74-bis);
(novità: a partire dal 2006 la dichiarazione ex art. 74-bis potrà essere presentata anche con modalità telematica)
• con le modalità ed entro i suddetti termini ordinari, la dichiarazione annuale relativa alle operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, comprensiva di due moduli:
– il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore all’inizio della procedura concorsuale;
– il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.
LA DICHIARAZIONE FINALE
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22.3.2002 n. 26 sottolinea come il comma 4 dell’art. 8 del DPR n. 322/98 nulla disponga in merito alla dichiarazione annuale da presentare al termine della procedura concorsuale.
Tuttavia, viene successivamente chiarito che anche tali obblighi di dichiarazione sono a carico del curatore (o del commissario liquidatore), in quanto l’art. 74-bis del DPR n. 633/72 prevede che, per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa, tutti gli adempimenti previsti per l’applicazione dell’IVA sono a carico di tali soggetti.
Pertanto, la suddetta circolare stabilisce che, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, il curatore o il commissario liquidatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari.
LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
Le procedura fallimentari non sono soggette alla presentazione della comunicazione annuale IVA