Approfondimenti

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versione estesa
16 dicembre 2015

Gli adempimenti fiscali del curatore

Dichiarazioni dei Redditi ed IRAP

Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, Il comma 4 dell’art. 5 del DPR n. 322/98 stabilisce che il curatore o il commissario liquidatore devono presentare le dichiarazioni, esclusivamente in via telematica:

• direttamente, con l’obbligo però di utilizzare il sistema Entratel;

• ovvero tramite gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322/98 (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.).

Pertanto, la dichiarazione relativa al:

• periodo anteriore all’inizio della procedura concorsuale, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese (erano 10 fino alle modifiche indotte dal D.L. 223/2006) successivo a quello di nomina del curatore o del commissario liquidatore;

• risultato finale delle operazioni di liquidazione, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

 

DICHIARAZIONI INTERMEDIE

Se la procedura concorsuale si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data della sua apertura, le dichiarazioni relative alla residua frazione di tale periodo e ad ogni successivo periodo d’imposta (c.d. “dichiarazioni intermedie”) sono presentate, con le medesime modalità in via telematica, esclusivamente ai fini IRAP e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

 

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Per quanto concerne i termini per l’effettuazione dei versamenti delle imposte sul reddito e dell’IRAP risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo “ante procedura concorsuale” operano le regole generali

• nel caso in cui il contribuente in procedura concorsuale sia soggetto all’IRPEF, le imposte vanno versate entro il 16 giugno (era 20 giugno fino alle modifiche apportate dal D.L. 223/2006) dell’anno in cui scadono i termini per la presentazione della relativa dichiarazione;

• nel caso in cui il contribuente in procedura concorsuale sia soggetto all’IRES, le imposte vanno versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo (era il giorno 20 fino alle modifiche apportate dal D.L. 223/2006) a quello in cui si è chiuso il periodo cui le imposte si riferiscono.

In ogni caso, è possibile differire i versamenti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

Ovviamente, i termini ordinari saranno applicabili anche in relazione alle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi all’inizio della procedura concorsuale.

 

FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In caso di fallimento dell’imprenditore individuale le dichiarazioni dei redditi iniziale e finale, che devono essere obbligatoriamente presentate dal curatore fallimentare, devono contenere il quadro relativo all’attività di impresa. In tale quadro (attualmente F o G a seconda che il tipo di contabilità sia ordinaria o semplificata), deve essere indicato il reddito o la perdita realizzata, rispettivamente, nel periodo di imposta precedente all’inizio della procedura fallimentare e in quello maturato nel corso della procedura fallimentare.

Il curatore non deve effettuare la liquidazione delle imposte.

Infatti il fallito, durante il fallimento, non perde la soggettività passiva d’imposta, ben potendo maturare redditi non compresi nella liquidazione fallimentare. Di conseguenza il fallito deve adempiere personalmente, nei termini ordinari alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D.P.R. 42/1988, il curatore deve, oltre che provvedere alla presentazione delle dichiarazioni di sua competenza, spedirne copia al fallito, ai familiari partecipanti all’impresa nel caso di impresa familiare, in modo che ciascuno di questi possa compiutamente predisporre il propri adempimenti fiscali, e se del caso provvedere al pagamento delle imposte dovute, o all’inclusione nei propri redditi delle perdite patite.

 

FALLIMENTO DEL SOCIO DI SOCIETA’ DI PERSONE

E’ una casistica non dissimile da quella dell’imprenditore individuale. Il Curatore in tutti i casi nei quali sia obbligato a redigere la dichiarazione dei redditi della società fallita, provvede a redigere il quadro inerente ai redditi di partecipazione del socio fallito e ad inviarglielo in tempo utile affinché quest’ultimo la includa nella propria dichiarazione dei redditi.

 

PROBLEMATICHE APERTE

La stessa circolare n. 26/E del 2002 sottolinea che i tempi in cui il curatore predispone i propri adempimenti fiscali (ad esempio per il periodo fallimentare – 10 mesi (ora 7 mesi dopo le modifiche apportate al d.p.r. 322/98 dal d.l. 223/2006) dalla chiusura del fallimento), possono risultare in conflitto con i termini ordinari posti a carico del fallito. In tale caso con soluzione assai discutibile, l’Agenzia delle Entrate invita il curatore ad inviare il prospetto con i redditi fallimentari in tempi utili affinché il fallito possa adempiere ai suoi obblighi.

In tema di prelievo tributario sui redditi del fallito, non è ancora risolto il problema dell’effettivo possesso dei redditi in capo al fallito (vedi presupposto di applicazione delle imposte sui redditi art. 1 Tuir), nel caso il Giudice decida per un spossessamento parziale. Si pensi al caso di un rilevante reddito da lavoro dipendente, di cui quota parte viene destinata dal G.D. alla procedura. Ragioni di equità e di sistematicità, consigliano al Curatore che predispone l’istanza ex art. 46 n. 2 L.F., di vagliare attentamente anche il profilo impositivo.

Non del tutto soddisfacente è la soluzione dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 171/E del 5 giugno 2002 trattata nella pagina relativa alla fiscalità del periodo di imposta fallimentare.

 

Le dichiarazioni ai fini IVA

 

PREMESSA

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la presentazione delle dichiarazioni IVA è disciplinata dal comma 4 dell’art. 8 del DPR n. 322/98.

 

LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO PRECEDENTE L’INIZIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

La dichiarazione relativa all’IVA dovuta per l’anno solare precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, sempre che i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, obbligatoriamente in forma “separata”

• con le modalità e i termini ordinari, vale a dire:

– tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in caso di consegna in banca o in posta, ove ancora ammessa;

– entro il 31 luglio di ciascun anno, in caso di presentazione in via telematica;

• ovvero entro 4 mesi dalla nomina, se quest’ultimo termine scade successivamente ai suddetti termini ordinari. Ciò in pratica significa che al curatore è sempre riservato un termine minimo di 4 mesi nel caso in cui il fallimento sia dichiarato in prossimità della scadenza del termine ordinario di presentazione.

 

LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono altresì presentare:

• entro 4 mesi dalla nomina, la dichiarazione relativa alle operazioni registrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data in cui viene dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, esclusivamente al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ai fini di una eventuale insinuazione dell’Amministrazione finanziaria al passivo della procedura concorsuale (modello IVA 74-bis);

(novità: a partire dal 2006 la dichiarazione ex art. 74-bis potrà essere presentata anche con modalità telematica)

• con le modalità ed entro i suddetti termini ordinari, la dichiarazione annuale relativa alle operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, comprensiva di due moduli:

– il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore all’inizio della procedura concorsuale;

– il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

 

LA DICHIARAZIONE FINALE

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22.3.2002 n. 26 sottolinea come il comma 4 dell’art. 8 del DPR n. 322/98 nulla disponga in merito alla dichiarazione annuale da presentare al termine della procedura concorsuale.

Tuttavia, viene successivamente chiarito che anche tali obblighi di dichiarazione sono a carico del curatore (o del commissario liquidatore), in quanto l’art. 74-bis del DPR n. 633/72 prevede che, per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa, tutti gli adempimenti previsti per l’applicazione dell’IVA sono a carico di tali soggetti.

Pertanto, la suddetta circolare stabilisce che, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, il curatore o il commissario liquidatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari.

 

LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA

Le procedura fallimentari non sono soggette alla presentazione della comunicazione annuale IVA

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16 dicembre 2015

Gli adempimenti immediati del Curatore

apposizione dei sigilli (art.84)

Dopo avere accettato l’incarico, il curatore procede ai sensi del c.p.c. all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell’impresa. Per tale incombenza può servirsi anche di un notaio. In caso di problemi può servirsi della forza pubblica mediante apposita richiesta. In caso di più luoghi il curatore può servirsi di coadiutori. Si applica l’art. 758 c.p.c.

consegna del denaro, titoli, scritture contabili e dell’altra documentazione (art.86)

Il curatore riceve in consegna:

Il denaro in contante al fine di depositarlo sul conto della procedura;

le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

Le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositata in cancelleria.

Viene esplicitamente previsto che le scritture contabili possano essere depositate in luogo diverso dalla sede o dal tribunale dietro autorizzazione del giudice delegato.

Viene anche esplicitamente normato il rapporto fra il fallito ed il curatore in merito al diritto di visione della documentazione contabile. Il fallito (ovvero gli amministratori in caso di fallimento della società) possono prendere visione della documentazione anche dopo il fallimento. Il dovere di esibizione della suddetta documentazione da parte del curatore è anche nei confronti di chiunque ne abbia il diritto (come ad esempio l’Amministrazione Finanziaria). In caso di rifiuto del curatore, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato (la norma non prevede che venga sentito il curatore).

Gli aventi diritto, dietro apposita autorizzazione del giudice delegato, possono estrarre copia della documentazione a loro spese.

 

inventario (art.87)

Nel più breve tempo possibile il curatore, con l’assistenza del cancellerie, rimuove i sigilli e procede alle operazioni di inventario secondo le norme del c.p.c.

Il curatore da avviso dell’inizio della procedura di inventario al fallito ed al comitato dei creditori se nominato, che possono assistere. Possono intervenire anche i creditori.

La nomina dello stimatore, se del caso, spetta al curatore.

L’inventario si chiude come nel passato, con la dichiarazione del fallito o degli amministratori nel caso di società, dell’esistenza o meno di altri beni da inventariare, con l’avvertimento delle pene stabilite dall’art. 220 L.F.

L’inventario è redatto in doppio originale, uno dei quali è depositato in cancelleria.

 

inventario su altri beni (art.87 bis)

Questo nuovo articolo introdotto dalla riforma, costituisce una continuazione ed una specificazione della norma riguardante la redazione dell’inventario e ha l’obiettivo di semplificare enormemente il procedimento di separazione dei beni di terzi da quelli di pertinenza del fallimento.

Qualora vi sia “chiara riconoscibilità” del diritto reale o personale sui beni mobili da parte dei terzi, con decreto del giudice su istanza della parte interessata e con il consenso del giudice delegato e del comitato dei creditori (anche provvisorio), tali beni possono essere restituiti ai terzi.

Nei casi suddetti, la norma dispensa l’inclusione di tali beni nell’inventario.

Qualora la proprietà dei beni sia del fallito, ma un terzo vanti il diritto di detenzione in base a titolo opponibile al curatore, tali beni sono inclusi nell’inventario anche se non sono presi in consegna in virtù del titolo e ciò a norma dell’art. 88.

 

presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore (art.88)

L’art. 88 non è stato modificato dalla riforma, pertanto continua a prevedere che il curatore prende in consegna i beni della procedura con l’inventario “insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito”.

Non è dato di comprendere come mai sia stata lasciata inalterata la disposizione di cui al secondo comma della norma in commento, secondo la quale in caso di esistenza di beni immobili o altri beni iscritti nei pubblici registri è fatto obbligo al curatore di notificare un estratto della sentenza dichiarativa del fallimento ai competenti uffici affinché sia annotata nei pubblici registri.

E’ infatti di pubblico dominio che nessun ufficio pubblico accetta di trascrivere il solo estratto della sentenza di fallimento, e che la trascrizione non avviene in base alla semplice notifica della sentenza di fallimento, ma è necessario adempiere agli incombenti previsti da norme speciali (come il caso della conservatoria dei registri immobiliari ove la trascrizione avviene esclusivamente in via informatica).

 

elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio (art.89)

Anche l’art. 89 è stato poco innovato dalla riforma. Anch’esso continua a prevedere che il curatore, in base alle scritture contabili “e di altre notizie che può raccogliere”, redige l’elenco dei creditori. In tale elenco indicherà:

l’importo del credito;

l’eventuale diritto di prelazione connesso alò credito;

indica i titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, sui beni del fallito indicandone il titolo

Il suddetto elenco è depositato in cancelleria.

Il secondo comma della norma è immutato rispetto alla versione precedentemente in vigore. Il curatore deve addirittura redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati in caso di richiesta di fallimento in proprio.

 

fascicolo della procedura (art.90)

Viene dettata una normativa ad hoc per quanto concerne la formazione ed il funzionamento del fascicolo fallimentare, che può essere anche tenuto in forma informatica. Tale fascicolo potrà anche essere organizzato in sezioni alcune delle quali potranno essere riservate e quindi custodite separatamente. Del fascicolo è comunque redatto un indice a carico del cancelliere.

Viene esplicitamente previsto che il fascicolo nella sua interezza potrà essere visionato dal comitato dei creditori o anche disgiuntamente da uno dei suoi membri.

Anche il fallito potrà visionare il fascicolo, ma non le parti eventualmente riservate e la relazione del curatore redatta ai sensi dell’art. 33 L.F.

I terzi e i creditori potranno estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

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