Consulenza fiscale

16 dicembre 2015

Gli adempimenti fiscali del curatore

Dichiarazioni dei Redditi ed IRAP

Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, Il comma 4 dell’art. 5 del DPR n. 322/98 stabilisce che il curatore o il commissario liquidatore devono presentare le dichiarazioni, esclusivamente in via telematica:

• direttamente, con l’obbligo però di utilizzare il sistema Entratel;

• ovvero tramite gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322/98 (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.).

Pertanto, la dichiarazione relativa al:

• periodo anteriore all’inizio della procedura concorsuale, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese (erano 10 fino alle modifiche indotte dal D.L. 223/2006) successivo a quello di nomina del curatore o del commissario liquidatore;

• risultato finale delle operazioni di liquidazione, deve essere presentata in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

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